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CODICE SWIFT BANCA ICRAITRRGJ0 |
Il DL 78 del 31 maggio 2010 ha apportato modifiche alle
disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore,
assegni e libretti al portatore.
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Avviso alla Clientela DL 78-2010
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Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto Legge n 78, del 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Nello specifico, il limite dei 12.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 5.000 euro.
Pertanto, a partire dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 5.000 euro.
Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.
Infine, a partire dal 31 maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 5.000 euro.
Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.
Il personale della Banca è comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito.
La Direzione Generale
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Fondo di credito per i nuovi nati
L’arrivo in famiglia di un figlio porta con sé nuove esigenze e nuove spese. Per aiutare a sostenerle è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un fondo volto a garantire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 158/2008 – art. 4, comma 1 e 1bis). Possono richiedere un prestito, fino a 5000 euro, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.
Le banche che aderiscono all’iniziativa si sono impegnate ad applicare, ai finanziamenti garantiti dal Fondo, un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
Il finanziamento concesso, della misura massima di 5000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni. Resta comunque facoltà delle banche l’erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, che permette un tasso agevolato, non esonera le famiglie dall’obbligo di restituzione alle scadenze pattuite. Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell’anno 2009 che siano portatori di malattie rare è previsto, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito www.fondonuovinati.it e su www.abi.it. La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l’apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di bambini affetti da malattia rara dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.
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Ultimo aggiornamento ( Giovedì 10 Giugno 2010 )
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informativa_al_pubblico_2010
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Ultimo aggiornamento ( Lunedì 14 Giugno 2010 )
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO |
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AVVISO ALLA CLIENTELA
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Avviso alla Clientela DL 78-2010
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Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto Legge n 78, del 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Nello specifico, il limite dei 12.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 5.000 euro.
Pertanto, a partire dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 5.000 euro.
Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.
Infine, a partire dal 31 maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 5.000 euro.
Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.
Il personale della Banca è comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito.
La Direzione Generale
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Ultimo aggiornamento ( Lunedì 14 Giugno 2010 )
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Comunicazioni da parte della BANCA |
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Degreto legislativo 27 gennaio 2010 n 11 istruzioni inmateria di pagamento di stipendi e pensioni
d.lg_27012010_n_11
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conti correnti dormienti
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| Ultimo aggiornamento ( Lunedì 15 Marzo 2010 |
Il DPR 22/06/2007, n 116, prevede che l'assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce presupposto affinchè i rapporti bancari interessati siano definiti come dormienti, con conseguente devoluzione delle somme ed i valori relativi al Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
Al verificarsi delle condizioni di "DORMIENZA" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera A.R., l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 gg dala data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori verranno devoluti al fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore ad Euro 100.00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti".
L'elenco dei rapporti dormienti in essere presso la nostra banca è indicato all'apposita voce rapporti dormienti nella Home page del sito.
Benvenuto nel sito della Banca Del Crotonese Credito Cooperativo. Il Credito Cooperativo: 440 Banche territoriali per 3700 sportelli personali; il più grande sistema nazionale di banche locali al servizio del territorio e dele sue imprese. Un sistema che sostiene con competenza e passione l'avviamento e lo sviluppo di tante e diverse realtà imprenditoriali del Paese, soprattutto le più piccole. Aiutandole a diventare grandi. La Banca di Credito Cooperativo è una banca di persone, non di capitali. Mette al primo posto le persone. Dando loro peso e attenzione. Assicurando ascolto e risposte. Per questo oltre 4 milioni di clienti le danno ogni giorno fiducia. In questo sito troverai le condizioni applicate ai tuoi rapporti con la banca. In Novità, invece, troverai le ultime notizie su prodotti, servizi, iniziative e avvisi importanti.
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Ultimo aggiornamento ( Lunedì 26 Aprile 2010 )
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Finanza per lo sviluppo, non finanza per la finanza
49.000 milioni di euro di crediti all'economia locale. Il 20,3 % del totale dei crediti alle piccole imprese artigiane . L' 8,9 % del totale dei crediti alle famiglie
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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 27 Agosto 2008 )
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Gli indirizzi e i numeri di telefono delle nostre sedi.
Gli orari di apertura al pubblico e ricezione chiarimenti telefonici sono i seguenti:
Mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:15
Pomeriggio dalle ore 14:45 alle ore 15:30
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Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 19 Novembre 2008 )
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Banca del Crotonese
Credito Cooperativo
Società Cooperativa per Azioni
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Ultimo aggiornamento ( Martedì 16 Marzo 2010 )
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Ultimo aggiornamento ( Giovedì 06 Novembre 2008 )
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